Da oltre quarant’anni la nostra azienda progetta e realizza strutture mobili ecocompatibili modulari in ACCIAIO e POLIFIBRE, seguendo un processo produttivo completo: dall’ideazione accurata di ogni dettaglio costruttivo fino alla consegna delle strutture mobili ad uso turistico e commerciale “chiavi in mano”.
Il sistema costruttivo SIB consente di creare strutture modulari estremamente versatili. Le nostre case mobili possono essere installate all’interno di strutture ricettive come agricampeggi, villaggi e campeggi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Le case mobili su ruote SIB CASE e i moduli bar per lidi balneari rappresentano prodotti di alta qualità, dal design contemporaneo, completamente personalizzabili e perfettamente integrabili nel contesto paesaggistico. Ogni progetto SIB valorizza il territorio e contribuisce a elevare l’offerta turistica, offrendo agli ospiti un’esperienza unica.
Il quadro normativo vigente in molte regioni italiane – inclusa la Regione Puglia – permette agli operatori turistici e agrituristici di qualificarsi in un settore che oggi rappresenta il 10,8% del PIL nazionale e che mostra un forte potenziale di crescita nei prossimi anni.
Le case mobili SIB diventano così uno strumento strategico per le aziende agrituristiche e turistiche che vogliono investire in ricettività di fascia medio-alta, sviluppando proposte di glamping e ospitalità luxury in aree che, altrimenti, non potrebbero essere valorizzate.
NORMATIVA VIGENTE
Dal punto di vista normativo gli allestimenti mobili – ai sensi dell’art. 3 lett. e) punto e.5) del DPR 380 del 2001 – non sono considerati “interventi di nuova costruzione” se collocati, anche in via continuativa, in strutture ricettive per la sosta ed il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio”.
In linea con la normativa statale, la Regione Puglia ha dettato due distinte discipline per le unità mobili ubicate all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta:
-la legge regionale 11/99 ed in particolare il suo art. 17 (per i campeggi);
-la Legge regionale 42/2013 ed in particolare il suo art. 3, come modificata dalla LR 4/2024 (per gli agricampeggi).
In particolare, con specifico riferimento agli agricampeggi, l’art. 3 comma 7 della L.R. 42/2013 prevede espressamente la possibilità dell’imprenditore agrituristico di offrire agli ospiti unità abitative mobili, collocate sulle piazzole.
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